Il GIP di Varese nella sentenza n. 116/2013 ha affrontato uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi tempi: La responsabilità di un blogger per i contenuti introdotti in rete tramite il sito di cui era titolare.
Questo discorso può essere esteso ad altri strumenti del web ed in particolare del web 2.0.
Il Giudice della città lombarda, in particolare, ha condannato la blogger per diffamazione in quanto sul proprio sito aveva avviato una campagna denigratoria nei confronti delle case editrici a pagamento, utilizzando espressioni ed immagini pesanti ed offensive rivolte, in particolare, ad una responsabile editoriale.
Siffatto atteggiamento aveva dato seguito, in linea con quello che è lo spirito della Rete, ad ulteriori messaggi ingiuriosi di terze persone ovviamente non bannati dalla responsabile del blog.
L’Autorità adita, nel chiarire la propria decisione, in primo luogo ha fatto un distinguo tra dichiarazioni che, per quanto forti, si spiegano in una critica legittima anche se particolarmente accesa, ed affermazioni che, per il loro contenuto oltraggioso, si rivelano palesemente diffamatorie.
A detta del GIP, nel caso esaminato, non era possibile avere alcun dubbio circa la configurabilità della diffamazione aggravata, essendo avvenuta nell’ambito di una comunicazione rivolta a più persone ed essendo stato utilizzato un “mezzo di pubblicità”.
Di conseguenza, la blogger, quale amministratrice del sito, è stata ritenuta responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, e ciò a prescindere dall’esistenza di filtri.
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